Art. 1 – Denominazione e simbolo.
1.1) È costituita, nel rispetto della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione
Europea, l’Associazione avente denominazione “Movimento Orgoglio Partite
IVA”, in breve anche “O.P.I.”, d’ora innanzi denominata “Movimento” o
“Associazione”.
1.2) Alla denominazione del “Movimento Orgoglio Partite IVA” potrà essere
abbinato il simbolo che è così costituito: cerchio di colore verde racchiudente la
scritta in stampatello maiuscolo di colore verde le lettere “ORGOG”, bianco le
lettere “LIO PAR” e rosso le lettere “TITE IVA” e, nell’insieme,
“ORGOGLIO PARTITE IVA”, ulteriore cerchio interno di colore rosso, che
circoscrive la citata scritta e contenente al proprio interno la figura della
Penisola Italiana colorata in tinta verde, bianca e rossa in modo da richiamare la
bandiera italiana, comparente sullo sfondo, con sovrascritta centrale e in
stampatello maiuscolo della abbreviazione “OPI” di cui la lettera “O” in colore
verde, la lettera “P” in colore bianco e la lettera “I” in colore rosso.
Il simbolo, nella sua rappresentazione e forma grafica, si allega al presente
Statuto, per formarne parte integrante e sostanziale, con lettera “B”.
Art. 2 – Sede.
2.1) La sede dell’Associazione è fissata in Comune di Monza, Via Antonio
Gramsci n. 11.
2.2) E' facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale istituire e/o sopprimere
eventuali sedi secondarie e/o operative in ogni Regione e/o Comune del
territorio italiano ed anche all’estero, nel rispetto delle disposizioni di legge
vigenti in materia.
2.3) Il mutamento della sede è soggetto all’osservanza del procedimento di
modifica previsto dall’art. 4 co. 4 D.L. 149/2013, e delle relative forme di
pubblicità.
2.4) Ogni eventuale modifica della sede legale e/o istituzione o soppressione di
sedi secondarie e/o operative sarà poi riportata sul sito internet della
Associazione.
Art. 3 – Principi e finalità.
3.1) L’Associazione ha il fine di attuare un programma politico ispirato ai
principi di democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà sociale e merito
per concorrere a determinare l’indirizzo politico sia in ambito nazionale e locale
che europeo e internazionale, in ogni sua forma, raccogliendo l’esperienza
maturata nell’ambito del sito
www.orgogliopartiteiva.it e con particolare
riguardo all’attività economica e sociale relativa a coloro che sono o sono stati
in legittimo possesso e titolarità di partita IVA.
3.2) L’Associazione ha come scopo principale quello della partecipazione con
liste di propri candidati, eventualmente anche in collegamento, in unione o in
via congiunta con altre forze e formazioni politiche, alle consultazioni elettorali
per il rinnovo del Parlamento nazionale, per l’elezione dei Presidenti delle
Regioni e per il rinnovo dei Consigli Regionali, per l’elezione dei Presidenti delle
Province e per il rinnovo dei Consigli Provinciali, per l’elezione dei Sindaci e
per il rinnovo dei Consigli Comunali, per l’elezione dei componenti italiani del
Parlamento Europeo oltre che per l’elezione dei componenti di enti locali e loro
articolazioni e ogni altro consesso politico e/o amministrativo di cui è previsto
il rinnovo elettivo.
3.3) L’Associazione intende realizzare un efficiente dibattito, scambio di
opinioni ed un confronto democratico e consapevole, riconoscendo a tutti gli
iscritti un effettivo ruolo partecipazione, anche nel rispetto delle minoranze, ove
presenti, ispirato alla massima trasparenza, sia attraverso idonee piattaforme
internet e social network sia attraverso altre modalità anche non telematiche e
tradizionali.
3.4) L’Associazione svolge il proprio programma attraverso l’azione dei propri
iscritti, sostenitori e simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei
progetti di partecipazione all’amministrazione e al governo del Paese, anche
solo mediante espressione del proprio voto in occasione delle consultazioni
elettorali, nonché attraverso l’attività dei gruppi che si formeranno tra gli eletti
in ogni sede politica e/o istituzionale.
Art. 4 – Articolazioni territoriali.
4.1) L’azione politica dell’Associazione sul territorio, sotto il controllo – a
livello centrale – da parte del Segretario Politico e coordinatore nazionale, può
essere promossa e coordinata anche da organizzazioni e aggregazioni a carattere
territoriale (comunale, provinciale, regionale), che potranno formarsi e
costituirsi senza particolari formalità, anche eventualmente nella forma di
circoli, associazioni o comitati.
La formazione di qualsivoglia forma di aggregazione dovrà essere comunicata al
Segretario Politico e coordinatore nazionale.
4.2) Le regole organizzative e di funzionamento delle predette articolazioni
territoriali dovranno, prima della adozione definitiva, essere sottoposte al
Segretario Politico in modo da valutarne la compatibilità con i principi e le
finalità del Movimento.
4.3) Le articolazioni e/o organizzazioni, comunque formate, a livello
territoriale, di cui al presente articolo, fanno capo ai coordinatori (regionali,
provinciali e cittadini), che dovranno operare comunque in maniera coordinata
con quanto deciso dal Segretario Politico.
Le articolazioni e/o organizzazioni territoriali, all’interno del rispettivo ambito
(regionale, provinciale, comunale) di competenza, hanno la titolarità e la
responsabilità della linea politica del Movimento nel quadro delle norme
statutarie e degli indirizzi definiti a livello nazionale.
4.4) I coordinatori sono eletti, come previsto dal successivo articolo 8
(Candidature e selezione), fra gli iscritti al Movimento e durano in carica 2 (due)
anni dalla nomina.
4.5) Il Segretario Politico determinerà la facoltà di utilizzo, da parte delle
organizzazioni a carattere territoriale, della denominazione e del simbolo del
Movimento, che potrà essere concessa anche in via temporanea e provvisoria e
in qualunque momento insindacabilmente revocata.
4.6) In caso di inadempienza e/o conflitto con le articolazioni territoriali, il
Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Segretario Politico, previa
contestazione degli addebiti e in ossequio a quanto previsto dall’art. 18
(Procedimento per l’irrogazione di sanzioni disciplinari) può adottare misure di
temporanea sospensione dalle funzioni degli organi dell’articolazione e/o
organizzazione territoriale oltre alla nomina di un commissario, nelle ipotesi di
particolare gravità, che si sostituisce in via temporanea nell’esercizio, in via
straordinaria, di tutte le attribuzioni degli organi ordinari.
Il procedimento può concludersi con la chiusura e/o scioglimento
dell’articolazione e/o organizzazione territoriale.
Art. 5 – Adesione all’Associazione.
5.1) La partecipazione all’Associazione è assicurata a tutti coloro che riterranno
di riconoscersi nei suoi valori e principi fondanti, e che ne condivideranno i
programmi elettorali e di funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi.
5.2) Possono aderire all’Associazione solo le persone fisiche e in particolare
tutti i cittadini italiani e stranieri, di maggiore età, e che non risultino, all’atto
dell’adesione, nonché in corso di iscrizione, aderenti o comunque esponenti di
altri partiti politici e/o di associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con
quelli dell’Associazione.
5.3) All’adesione segue l’assunzione di una specifica posizione di status da parte
dell’iscritto, nei riflessi sia soggettivi verso l’Associazione, sia come doverosità e
lealtà dell’impegno assunto, esteso anche al sostegno economico.
5.4) L’adesione all’Associazione può essere effettuata mediante iscrizione on line
da effettuarsi sulla base delle indicazioni meglio dettagliate sul sito internet
dell’Associazione stessa e/o anche attraverso tecnologie che, comunque
denominate, consentano la verifica dell’identità fisica e digitale dell’iscritto
ovvero con altra modalità idonea stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale su
proposta del Segretario Politico.
5.5) L’iscrizione ha durata annuale; in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione
cessa la qualità di iscritto. In ogni caso, può procedere ad una nuova iscrizione,
purché il richiedente abbia i requisiti previsti dal presente Statuto. Qualsiasi
contestazione sul possesso o la perdita dei requisiti di iscrizione è rimessa al
giudizio del Comitato di Garanzia e, in grado di appello rispetto alle
determinazioni di quest’ultimo, dell’Assemblea.
5.6) La partecipazione alla vita dell’Associazione, nelle sue differenti forme di
adesione, è disciplinata da apposito Regolamento.
Tale Regolamento, in conformità del presente Statuto, disciplina, fra l’altro, le
modalità, i requisiti e le procedure, anche attraverso internet, per l’associazione, il
rinnovo, l’importo e il versamento delle quote associative annuali, la perdita
dello status di associato.
5.7) L’adesione all’Associazione vale quale autorizzazione al trattamento dei
dati personali, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale ed
europea vigente in materia.
5.8) La perdita dello status di associato può verificarsi per:
(i) dimissioni, rese per iscritto e comunicate al Segretario Politico e
coordinatore nazionale con modalità tali da dare prova dell’avvenuta ricezione;
(ii) decadenza, a seguito del mancato versamento delle quote associative per il
periodo di due anni oppure a seguito della iscrizione ad altro partito o
movimento politico;
(iii) espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare adottato dall’organo
preposto;
(iv) adozione di comportamenti concludenti incompatibili con il permanere dei
presupposti dell’adesione ovvero di comportamenti in contrasto con i doveri di
cui al successivo articolo 6.3.
Art. 6 – Diritti e doveri degli iscritti.
6.1) Ciascun iscritto ha il diritto:
-- di concorrere attivamente all’attività della Associazione, avuto riguardo alla
propria situazione personale ed alle proprie capacità, determinandone la linea
politica, attraverso la partecipazione consapevole alle discussioni su tematiche
ed iniziative di interesse locale, nazionale, europeo ed internazionale;
-- di concorrere all’elezione degli organi statutari;
-- nel rispetto delle eventuali procedure attuative stabilite dal Comitato di
Garanzia, di formulare proposte di legge onde le medesime, qualora approvate
dagli iscritti anche mediante votazioni in rete, possano essere fatte proprie dagli
eletti nell’ambito delle istituzioni nei quali i medesimi operano;
-- di candidarsi per le elezioni locali, provinciali, regionali, nazionali ed europee
secondo le modalità previste dal presente Statuto, in parità di condizioni e senza
discriminazioni, fermo quanto previsto all’art. 8 (Candidature e selezione).
6.2) Ciascun iscritto ha il dovere:
-- di osservare il vincolo associativo, in leale collaborazione con i fini perseguiti
dall’Associazione;
-- di concorrere attivamente all’attività della Associazione, avuto riguardo alla
propria situazione personale ed alle proprie capacità, determinandone la linea
politica, attraverso la partecipazione consapevole alle discussioni su tematiche
ed iniziative di interesse locale, nazionale, europeo ed internazionale;
-- contribuire economicamente alla vita della Associazione, versando
regolarmente la quota associativa e il contributo di cui all’art. 6.3 di cui infra;
-- di mantenere i requisiti di iscrizione indicati nel presente Statuto e di attenersi
alle disposizioni dello stesso;
-- di rispettare le decisioni assunte dagli organi dell’Associazione;
-- di astenersi da comportamenti che possano pregiudicare l’immagine o
l’azione politica dell’Associazione;
-- di tenere una condotta morale e politica irreprensibile;
-- di attenersi a criteri di lealtà, non discriminazione, dignità, personalità e
correttezza nei confronti degli altri iscritti, nonché di tutti coloro che
sostengano, in qualsivoglia forma ed anche solo mediante l’espressione del voto
favorevole durante le competizioni elettorali, l’Associazione;
-- di rispettare gli altri associati e tutte le regole allo scopo dettate dallo Statuto;
-- di conformare il proprio impegno alle disposizioni dello Statuto, di ogni altro
atto di esso attuativo e dei deliberati degli organi rappresentativi nel loro
contenuto cogente;
-- di riscontrare, entro il termine tassativo di 7 (sette) giorni dalla ricezione della
relativa richiesta, ogni richiesta formulata dagli organi associativi tesa a
verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione e/o di verifica dell’identità
anche digitale, rendendosi disponibile a presentarsi personalmente davanti al
Comitato di Garanzia nell’ipotesi in cui sorga la necessità di verificare l’identità,
anche digitale, del medesimo;
-- di rispettare e conformarsi alle disposizioni del Codice Etico, ove adottato.
6.3) Gli iscritti eletti quali parlamentari italiani, parlamentari europei e
Consiglieri Regionali, sotto il simbolo dell’Associazione si obbligano a
trattenere per sé stessi, a remunerazione dell’attività svolta, non più della
somma stabilita per ciascuna legislatura dal Comitato di Garanzia con apposito
Regolamento.
In aggiunta alla remunerazione sopra indicata, gli iscritti eletti avranno diritto a
trattenere ogni voce di rimborso prevista dai regolamenti dell’assemblea elettiva
di appartenenza a condizione che le spese sostenute siano dettagliatamente
rendicontate nei modi e nelle forme che saranno stabilite nel Regolamento
sopra menzionato e ai sensi di legge.
Gli eletti si obbligano a versare una quota pari al 15% dei loro complessivi
emolumenti (ivi comprese indennità e rimborsi) al movimento per partecipare
ai costi di gestione.
Nel caso in cui uno degli eletti decida di abbandonare il Movimento ed il
relativo gruppo consiliare e/o parlamentare si obbliga a versare, a titolo di
penale, in un’unica soluzione una somma pari al 15% (quindici per cento) dei
propri complessivi emolumenti calcolati per 60 (sessanta) mensilità.
Art. 7 – Democrazia diretta e partecipata.
7.1) La partecipazione si realizza con il consenso all’interno degli organi
associativi, con libertà di opinione e di proposta, nella determinazione
dell’indirizzo politico e delle scelte fondamentali che impegnano il Movimento.
7.2) A tal fine l’Associazione:
-- coordina, in base alle disposizioni del presente Statuto, l’attività degli iscritti
che svolgono la loro azione sulla base dei principi disposti dal presente Statuto,
con parità di trattamento tra gli associati, per la circolazione e la condivisione di
informazioni e opinioni;
-- può sostenere e organizzare forme di partecipazione associativa anche tramite
l’utilizzo di internet e della rete, rendendo disponibile apposita piattaforma
telematica, nonché di altre tecnologie digitali e strumenti informatici,
disciplinate da apposito Regolamento, nel rispetto della normativa vigente in
materia, con particolare riguardo a quanto previsto dal Regolamento europeo
GDPR, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei
dati personali e successive loro modifiche e integrazioni.
7.3) La partecipazione, l’elezione degli organi del partito e il consenso possono
essere espressi democraticamente, sia nelle forme tradizionali sia mediante
consultazione, anche di tipo referendario, effettuata anche attraverso la rete,
internet, piattaforma telematica e/o tecnologie innovative, anche basate su
registri distribuiti, nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti.
La consultazione mediante utilizzo della rete, in qualsivoglia modalità consentita
dalla tecnologia e dalla legge, oltre che dal vigente statuto, deve essere indetta
mediante avviso sul sito internet dell’Associazione con preavviso di almeno 48
(quarantotto) ore dalle stesse.
Nell’avviso sono indicati gli argomenti oggetto della votazione, la data e l'orario
iniziale e finale della votazione e le modalità di voto.
7.4) Nel caso in cui la consultazione o la elezione abbiano luogo in via non
telematica, esse devono svolgersi con modalità conformi alla normativa vigente
e possono essere certificate da un notaio all’uopo incaricato.
Nel caso in cui la consultazione o la elezione abbiano luogo in via telematica,
quest’ultima deve garantire la verifica dell'identità dei votanti, della
legittimazione all’intervento e al voto.
La regolarità delle consultazioni e votazioni telematiche può essere certificata
mediante utilizzo di tecnologie innovative anche basate su registri distribuiti
ovvero da un organismo indipendente nominato dal Segretario Politico, e/o da
notaio all’uopo incaricato.
Si applica quanto previsto dal successivo art. 14.7.
7.5) Possono prendere parte alle votazioni (consultazioni o elezioni), in
qualunque forma – telematica o non telematica – siano indette, tutti gli aderenti
con iscrizione in corso di validità al momento della pubblicazione dell’avviso.
Non possono prendere parte alle consultazioni gli iscritti da meno di 6 (sei)
mesi e gli iscritti destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione od
espulsione.
7.6) Fatte salve le procedure elettive stabilite con le modalità di cui al presente
Statuto, le decisioni rimesse agli iscritti s’intendono approvate a maggioranza
semplice e qualunque sia il numero di partecipanti al voto.
7.7) Entro il giorno successivo al termine finale per la consultazione, i risultati
sono pubblicati sul sito dell’Associazione, a cura del Consiglio Direttivo
Nazionale.
Art. 8 – Candidature e selezione.
8.1) Le candidature di ciascun iscritto per le competizioni elettorali possono
essere avanzate da parte di quest’ultimo e, comunque, subordinatamente alla
verifica, con esito positivo, della sussistenza e/o permanenza dei requisiti che
ne determinano lo status di iscritto in capo al medesimo.
8.2) Le modalità per presentare le candidature verranno di volta in volta
dettagliate da specifico Regolamento approvato ai sensi del presente Statuto,
che potrà prevedere ulteriori requisiti ivi meglio dettagliati, soprattutto al fine di
garantire una partecipazione consapevole e critica, da parte di tutti gli iscritti, ai
valori che ispirano il Movimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
un determinato periodo di militanza e/o la necessità di periodi e corsi di
formazione e di preparazione tecnica.
8.3) Il Segretario Politico ha facoltà di valutare la compatibilità della candidatura
con i valori e le politiche dell’Associazione, esprimendo l’eventuale parere
vincolante negativo sull’opportunità di accettazione della candidatura.
8.4) Salvo il primo atto di nomina, adottato dal Segretario Politico, i
coordinatori regionali, provinciali e cittadini sono eletti con le medesime
modalità di cui al presente articolo.
Fermo il parere vincolante negativo del Segretario Politico e coordinatore
nazionale sui coordinatori regionali, a parziale deroga a quanto previsto dall’art.
8.3:
-- il coordinatore regionale ha facoltà di valutare la compatibilità della
candidatura con i valori e le politiche dell’Associazione, esprimendo l’eventuale
parere negativo vincolante sull’opportunità di accettazione della candidatura a
coordinatore provinciale;
-- il coordinatore provinciale ha facoltà di valutare la compatibilità della
candidatura con i valori e le politiche dell’Associazione, esprimendo l’eventuale
parere negativo vincolante sull’opportunità di accettazione della candidatura a
coordinatore cittadino.
8.5) Questo Movimento politico, nella scelta dei candidati per gli organismi
collegiali e le cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione,
garantisce:
(i) l'uguaglianza di tutti gli aderenti;
(ii) il rispetto della parità dei generi;
(iii) la pari dignità di tutte le condizioni personali, come l'età, il credo religioso,
l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le disabilità;
(iv) il rispetto delle minoranze e i diritti degli aderenti.
Per la scelta delle candidature alle assemblee elettive ad ogni livello, aderisce al
codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare
antimafia, con deliberazione del 23 settembre 2014.
Art. 9 – Organi della Associazione.
9.1) Sono organi dell’Associazione:
- Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale
- Segretario Politico
- Ufficio Politico (facoltativo)
- Consiglio Direttivo Nazionale
- Assemblea Nazionale
- Tesoriere (e ufficio di tesoreria)
- Organo di Controllo e Organo di Revisione (facoltativi; obbligatori solo ove di legge)
- Comitato di Garanzia
Art. 10 – Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.
10.1) Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo in prima nomina, è
eletto dall’Assemblea Nazionale. Egli presiede il Consiglio Direttivo Nazionale;
di intesa con il Segretario Politico, convoca il Consiglio Direttivo Nazionale e
ne definisce l’ordine del giorno.
10.2) Al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale spetta la rappresentanza
della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e può conferire speciali
procure per affari specifici.
Il rappresentante legale è destinatario di ogni comunicazione e notifica inerenti
all’attività della Associazione. Egli ne darà pronto avviso al Segretario Politico
per le opportune determinazioni in merito.
Art. 11 – Segretario Politico.
11.1) Il Segretario Politico è il coordinatore nazionale, ha la rappresentanza
politica del Movimento, ne esprime la leadership elettorale e istituzionale ed è
proposto come candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri
salvo che, per opportunità, ritenga di indicare un diverso candidato a detta
carica. Attua la linea politica decisa dall'Assemblea Nazionale. Convoca e dirige,
di concerto con il Presidente, i lavori dell’Assemblea, indice le votazioni degli
iscritti anche in rete e sulla piattaforma, ove esistente, e mantiene l’unità
dell’indirizzo politico dell’Associazione. Si coordina con gli eletti del
Movimento Orgoglio Partite IVA e, in particolare, concerta l’azione politica con
i capigruppo parlamentari ed i membri del Governo espressi dal Movimento.
11.2) Il Segretario Politico può essere delegato al compimento degli atti di
straordinaria amministrazione solo previa delibera all’uopo adottata dal
Consiglio Direttivo Nazionale e procura all'uopo conferita dal Presidente e
legale rappresentante della Associazione.
11.3) Il Segretario Politico di prima nomina, fondatore della Associazione, dura
in carica ad interim, salvo dimissioni o cessazione del mandato per morte.
11.4) In caso di dimissioni o morte, la gestione politica del Movimento è
affidata al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale in qualità di Presidente
pro-tempore. Quest’ultimo convoca, senza indugio, l’Assemblea Nazionale per
l’elezione del nuovo Segretario Politico.
Il Segretario Politico successivo al primo dura in carica 5 (cinque) anni ed è
rieleggibile.
Può essere eletto Segretario Politico ogni iscritto, che presenti i requisiti di
eleggibilità alla Camera dei Deputati, nonché gli ulteriori requisiti eventualmente
fissati dal Comitato di Garanzia con apposito Regolamento.
11.5) In particolare il Segretario Politico:
-- convoca, di concerto con il Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale;
-- dirige e coordina l'attività della Associazione, può nominare uno o più
vicesegretari, i dirigenti degli uffici e, nel rispetto dei deliberati dei competenti
organi, interviene sull'organizzazione delle strutture periferiche;
-- guida la delegazione del Movimento nelle consultazioni del Capo dello Stato e
nei rapporti con le altre forze politiche;
-- gestisce la denominazione ed il simbolo del Movimento ed autorizza il
deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni
elettorali.
Il Segretario Politico potrà per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo, al
contrassegno e/o alla denominazione della Associazione, le modifiche ritenute
più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti i
simboli usati nel tempo dall’Associazione, anche se non più utilizzati, o
modificati, o sostituiti, saranno di proprietà della Associazione.
Art. 12 – Ufficio politico.
12.1) L’Ufficio Politico può essere costituito dal Segretario Politico, che lo
convoca e lo presiede, e ne designa i componenti.
12.2) L'Ufficio Politico, ove costituito, coadiuva il Segretario Politico ed è
consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.
L'Ufficio Politico può essere integrato, per particolari problemi e aree
tematiche, da persone all’uopo scelte e designate dal Segretario Politico.
Art. 13 – Consiglio Direttivo Nazionale.
13.1) Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo a cui è affidato il compito di
predisporre il programma politico del Movimento secondo le linee guida
indicate dall'Assemblea. Esso è formato dal Presidente, dal Segretario Politico,
dal Tesoriere, Presidente del Comitato di Garanzia, e da un Vice Segretario
Politico, ove nominato.
13.2) Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto di un numero di membri
variabile da un minimo di 3 (tre) massimo di 5 (cinque) componenti. Nel caso
di cessazione della maggioranza dei componenti, tali da ridurre il numero degli
stessi al di sotto del minimo statutariamente previsto, gli stessi saranno
nominati nella prima Assemblea utile conformemente a quanto previsto dal
presente Statuto.
Vigerà il regime di prorogatio dell’organo, con poteri di ordinaria
amministrazione, sino all’insediamento del nuovo organo.
Non sono ammesse cooptazioni.
13.3) Esso dura in carica 5 (cinque) anni e rimane in carica fino all’approvazione
del bilancio dell’ultimo esercizio di nomina. I membri sono rieleggibili.
13.4) L'assenza, ingiustificata, a tre consigli consecutivi comporta l'automatica
decadenza dall'incarico di consigliere nazionale.
L’organo di controllo e l’organo di revisione – ove eletti – partecipano, senza
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale per vigilare
sull’osservanza dello Statuto, della legge e per relazionare sul bilancio
consuntivo e preventivo dell’Associazione.
13.5) Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale ne presiede i lavori e, in
sua assenza o impedimento, vi provvede il Segretario Politico.
Le delibere del Consiglio nazionale sono valide con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio nazionale o
su richiesta del Segretario politico o della maggioranza dei consiglieri.
13.6) Al Consiglio nazionale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione del Movimento ed ha facoltà di delegare a ciascuno dei
membri le proprie attribuzioni.
13.7) In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:
-- delibera sul programma politico del Movimento;
-- emana le norme e i regolamenti per il tesseramento;
-- elegge il tesoriere su proposta del Presidente e del Segretario Politico;
-- approva il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento da sottoporre
all’Assemblea; in particolare approva il bilancio preventivo del Movimento
entro il 31 gennaio di ogni anno e quello consuntivo entro sei mesi dalla
chiusura dell'anno di attività del Movimento;
-- può convocare, di concerto con il Segretario Politico, l'Assemblea;
-- approva, su delega dell'Assemblea, le modifiche statutarie;
-- approva i Regolamenti previsti dal vigente Statuto;
-- nomina l’organo di revisione e di controllo, ove previsti od obbligatori;
-- può istituire strutture territoriali emanando i relativi regolamenti purché
compatibili con il presente Statuto;
-- può costituire fondazioni, anche ai sensi della legge sul finanziamento dei
partiti, sempreché conformi al presente Statuto.
- può a maggioranza deliberare sulla revoca del Presidente del Consiglio
direttivo Nazionale.
13.8) Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Politico.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, anche fuori dalla sede sociale,
purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea,
almeno 2 (due) volte all'anno nonché tutte le volte che il Presidente o il
Segretario Politico lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla
maggioranza dei suoi membri.
La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni
prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con
preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a
mezzo fax o a mezzo posta elettronica o, comunque, con mezzi idonei a
consentire la prova dell’avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione
devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo (nella sede o altrove) della
riunione nonché l'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Segretario Politico.
Il Consiglio Direttivo è da considerarsi regolarmente costituito, anche se non
convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia riunito,
qualora sia presente la totalità dei suoi membri in carica.
13.9) Delle riunioni del Consiglio sono redatti verbali che sono sottoscritti dal
Presidente e dal segretario o da un notaio. La nomina del segretario è fatta dal
Presidente dell’adunanza.
13.10) E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si
tengano per audio-conferenza e/o tele-conferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera
tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il
segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la
sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
E’ ammessa la possibilità di votazione anche mediante utilizzo di tecnologie
innovative basate su registri distribuiti.
Art. 14 – Assemblea Nazionale.
14.1) L’Assemblea è formata da tutti gli iscritti con iscrizione in corso di validità
al momento della sua convocazione.
Hanno diritto di partecipare tutti gli iscritti, con esclusione di delega, purché in
regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi di cui al
precedente art. 6.3).
14.2) Spetta all’Assemblea, salvo quanto previsto dalla legge:
-- approvare i rendiconti preventivi e consuntivi e il bilancio di esercizio;
-- eleggere i coordinatori territoriali (regionali, provinciali, cittadini), fermo
quanto previsto dal precedente art. 8);
-- deliberare la modifica dello Statuto, salvo quanto previsto dall’art. 24
(Modifiche statutarie);
14.3) L’Assemblea è convocata in luogo fisico o su piattaforma informatica on
line almeno due volte all’anno (di cui una per l’approvazione del rendiconto) dal
Segretario Politico ovvero, in assenza od inerzia, dal Presidente. E’ altresì
convocata qualora lo richiedano almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
14.4) L'Assemblea è convocata con avviso sul sito internet dell’Associazione, con
preavviso di almeno 5 (cinque) giorni ovvero 3 (tre) giorni in caso di urgenza.
Nell’avviso sono indicati la data, l’ordine del giorno e gli argomenti oggetto
della votazione, il luogo fisico o la piattaforma informatica on line ove si
svolgerà, le modalità di voto nonché, eventualmente, i termini entro i quali
ciascun partecipante all’Assemblea può far pervenire eventuali osservazioni e/o
considerazioni e/o opinioni come infra definiti, e nel caso di Assemblea on line la
data e l'orario iniziale e finale della votazione stessa.
Il preavviso di convocazione è di almeno 15 (quindici) giorni per le votazioni
aventi ad oggetto la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione o
la devoluzione del patrimonio.
14.5) L’Assemblea è presieduta dal Segretario Politico o, in caso di sua assenza,
dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, il quale nomina il segretario
verbalizzante. Il presidente dell’adunanza determina le modalità di svolgimento
e votazione dell’Assemblea.
14.6) In caso di assemblea che si svolga in luogo fisico, è consentita la
partecipazione all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione.
L’Assemblea, in ogni caso, si considera tenuta nel luogo ove si trova il
Presidente e il segretario.
14.7) Le decisioni dell'Assemblea possono essere adottate anche mediante
consultazione scritta di tipo referendario, anche telematica on line, ovvero
mediante consenso espresso per iscritto, anche in via telematica on line ed anche
mediante utilizzo di tecnologie innovative basate su registri distribuiti.
Le procedure di consultazione e acquisizione del consenso espresso non sono
soggette a particolari vincoli formali purché a ciascun associato sia assicurato il
diritto a essere adeguatamente informato sugli argomenti all’ordine del giorno e
di partecipare alla decisione. A tal fine ciascun partecipante all’Assemblea avrà
la facoltà di far pervenire con le modalità che verranno indicate sull’avviso di
convocazione eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni.
Il presidente dell’Assemblea, tenuto eventualmente conto delle eventuali
osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni ricevute, predispone una proposta
di delibera da sottoporre alla votazione dall'Assemblea.
14.8) L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, quale che sia il
numero di partecipanti alla votazione.
Le votazioni aventi ad oggetto le modifiche del presente Statuto sono valide: (i)
in prima istanza, solamente qualora vi abbia partecipato almeno la maggioranza
assoluta degli iscritti e siano assunte a maggioranza dei voti espressi;
(ii) in seconda istanza, qualunque sia il numero dei partecipanti, e siano assunte
a maggioranza dei voti espressi.
Per le votazioni inerenti lo scioglimento della associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti.
14.9) La verifica dell'abilitazione al voto dei votanti ed il conteggio dei voti
possono essere effettuati dal segretario della adunanza coadiuvato dall’eventuale
ufficio di segreteria all’uopo designato o da un notaio ovvero, in caso di
votazione telematica on line, in via automatica dal sistema informatico utilizzato
per la votazione mentre la regolarità delle relative votazioni è certificata da un
organismo indipendente, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, e/o da
notaio.
Art. 15 – Tesoriere e Ufficio di tesoreria.
15.1) Il Tesoriere è responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria facente
capo al livello centrale dell’organizzazione dell’Associazione, in attuazione dei
programmi approvati dai competenti organi.
Egli provvede alla gestione amministrativa, economico finanziaria e contabile
dell’Associazione, cura la tenuta e l'aggiornamento della corrispondenza, dei
libri contabili e sociali e predispone la proposta di rendiconto preventivo e
consuntivo di esercizio e la relativa proposta da sottoporre, previa deliberazione
del Consiglio Direttivo Nazionale, all'approvazione dell'Assemblea.
Per l’espletamento di tali attività il tesoriere può avvalersi, sotto la propria
responsabilità, di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale
e altro.
La sua funzione primaria è di consentire all’Associazione di raggiungere gli
scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione,
assicurando sempre l’equilibrio finanziario.
15.2) Salvo che in prima nomina, il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo
Nazionale su proposta del Segretario Politico tra gli iscritti in possesso di
comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità nella materia.
Dura in carica 5 (cinque) anni e rimane in carica fino all’approvazione del
bilancio dell’ultimo esercizio di nomina. E' rieleggibile.
15.3) Il Tesoriere ha il potere di compiere, sulla base delle deliberazioni degli
organi nazionali competenti, tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
E' altresì abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge e dal
presente statuto nonchè a compiere tutti gli atti a tal fine necessari, quali
l'apertura di conti correnti bancari, la richiesta di affidamento e di garanzie
fideiussorie per gli importi dei contributi da riscuotere.
15.4) Il Consigliere Tesoriere può esercitare le proprie attribuzioni direttamente
od avvalendosi, sotto la propria responsabilità, di una struttura di collaboratori e
ausiliari – da scegliersi anche tra non iscritti – i quali andranno a comporre,
insieme al Consigliere Tesoriere, nel complesso, l’Ufficio di Tesoreria, nonché
di procuratori, generali o speciali, salvo che per la predisposizione delle
proposte di rendiconto.
L’Ufficio di Tesoreria coadiuva il Consigliere Tesoriere nei seguenti compiti:
-- tenuta e aggiornamento dei registri contabili e amministrativi a legislazione
vigente, nonché degli iscritti;
-- disbrigo della corrispondenza;
-- redazione e conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi
dell’Associazione;
-- tenuta dei registri e della contabilità l’organizzazione nonché conservazione
della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti
eroganti;
-- riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle
decisioni dell’Associazione;
-- predisposizione annuale del bilancio di previsione e del rendiconto
consuntivo, con i relativi allegati previsti dalle leggi vigenti;
-- salve le competenze di legge e di Statuto degli organi di Controllo e
Revisione: redazione della relazione al Consiglio Direttivo Nazionale, da
allegare al bilancio consuntivo annuale; redazione del bilancio preventivo
annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale entro
il mese di febbraio di ogni anno; verifica della corrispondenza delle spese al
preventivo approvato ed eventuale aggiornamento delle previsioni di spesa, da
effettuare trimestralmente ed in presenza di eventi straordinari;
-- in relazione ad ogni questione di natura finanziaria concernente il rapporto
tra gli organi centrali e l’organizzazione territoriale.
La designazione di collaboratori e ausiliari del Consigliere Tesoriere nonché di
procuratori generali o speciali dovrà essere preventivamente autorizzata dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Tesoriere, coadiuvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, può redigere un
regolamento economico-finanziario che disciplini le modalità operative dei
processi amministrativo-contabili.
Art. 16 – Organo di Controllo e di Revisione.
16.1) Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria
gestione contabile finanziaria, nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo
Nazionale nominerà una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto
dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi di legge vigenti in
materia.
La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul
rendiconto di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.
A garanzia e trasparenza il rendiconto anche in forma abbreviata e la relazione
della società di revisione, verranno resi pubblici nei modi e nelle forme e
stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale e in ottemperanza alle norme di
legge.
L’Associazione assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al
proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai
bilanci (compresi i rendiconti), anche mediante la realizzazione di un sito internet
che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone
disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di
affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di
interoperabilità.
16.2) L’Associazione può nominare, altresì, un Collegio Sindacale quale organo
di controllo; esso è organo facoltativo ed esercita le proprie funzioni
compatibilmente con l’organo di revisione.
Laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo Nazionale ed è composto da 3 (tre) membri
iscritti all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della
Giustizia. Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la
corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e
vigilare sul rispetto della legge e dello Statuto.
Ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e alle
Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in
tema di rendiconto economico finanziario.
I Componenti durano in carica per 3 (tre) anni.
Il Collegio Sindacale, in particolare, svolge le funzioni di cui agli articoli 2403 e
seguenti del codice civile. Controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria, predisponendo, in occasione dell'approvazione dei rendiconti, una
relazione sui medesimi, da sottoporre all'Assemblea preventivamente
all'approvazione.
Si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi, per il
controllo dell'attività amministrativa e della contabilità del Movimento.
Le riunioni vengono verbalizzate in apposito libro.
Il Collegio Sindacale deve esaminare il bilancio consuntivo esprimendo il
proprio parere in merito e relazionando al Consiglio Direttivo Nazionale.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano
mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo
in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione
o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo
libro.
Il Collegio Sindacale, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia al Consiglio
Direttivo Nazionale, perché quest'ultimo possa adottare gli opportuni
provvedimenti.
Art. 17 – Comitato di Garanzia.
17.1) Il Comitato di Garanzia sovrintende alla corretta interpretazione e/o
applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al
funzionamento dell’Associazione, ai rapporti fra gli associati e al corretto
utilizzo delle risorse economiche.
A tal fine, il Comitato di Garanzia, salvo quanto ulteriormente stabilito nel
presente Statuto:
-- decide in primo grado in ordine alla sussistenza o perdita dei requisiti per
l’iscrizione all’Associazione;
-- su richiesta del Segretario Politico, esprime il parere sulla compatibilità con i
valori e le politiche dell’Associazione delle candidature a cariche elettive;
-- è organo in grado d’appello nei procedimenti disciplinari;
-- su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, esprime il parere sulla nomina
dell’eventuale organismo per la certificazione della regolarità di funzionamento
del sistema informatico relativo alle consultazioni in rete degli iscritti ed alle
votazioni in rete dell’Assemblea;
-- esprime parere sull’interpretazione ed applicazione delle disposizioni dello
Statuto e di ogni altra norma afferente al funzionamento dell’Associazione;
-- adotta o modifica il Codice Etico su proposta del Segretario Politico, salva la
relativa ratifica da parte degli iscritti mediante apposita consultazione tenuta
conformemente al presente Statuto;
-- vigila sul rispetto dei doveri degli iscritti ed a tal fine irroga le sanzioni
disciplinari;
-- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.
17.2) Il Comitato di Garanzia, inoltre, su proposta del Segretario Politico,
esamina ed eventualmente approva i Regolamenti esecutivi necessari per
l’attività dell’Associazione, ivi inclusi quelli inerenti le modalità di selezione dei
candidati alle cariche rappresentative e quelli inerenti l’entità della somma che
ciascun eletto può trattenere per sé stesso, a remunerazione dell’attività svolta
ed in ragione della carica ricoperta.
17.3) Salvo che in prima nomina, il Comitato di Garanzia è composto da 2
(due) membri eletti mediante apposita consultazione, fra i nominativi proposti
dal Segretario Politico nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della
rappresentatività di genere.
In caso venga a mancare anticipatamente un componente, si provvede alla sua
sostituzione secondo la stessa modalità per la prima designazione.
17.4) L’incarico di componente del Comitato di Garanzia dura 5 (cinque) anni
ed è rinnovabile.
17.5) Nella seduta di insediamento il Comitato elegge nel proprio seno il
Presidente, cui spetta la convocazione e la fissazione dell’ordine del giorno dei
lavori. Salvo motivate esigenze di indifferibilità ed urgenza, i lavori del Comitato
sono convocati con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, tramite
comunicazione fatta pervenire a tutti i membri, con modalità che ne consenta la
certificazione della trasmissione e la prova dell’avvenuto ricevimento.
Le riunioni sono comunque valide in presenza di tutti i suoi membri.
17.6) Il Comitato di Garanzia delibera all’unanimità. In caso di disaccordo,
prevale il voto del Presidente del Comitato di Garanzia.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di garanzia si tengano
mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Garanzia si considera tenuto nel
luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della
riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul
relativo libro.
Nel caso di insanabili contrasti tra i componenti del Comitato di Garanzia
ovvero in ogni caso in cui non possa essere rispettata e garantita la terzietà e
imparzialità dell’organo rispetto alle funzioni ad esso attribuite, il tutto
certificato con verbale del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del
Segretario Politico, è d’urgenza indetta elezione per la nomina dei nuovi
componenti.
Art. 18 – Procedimento per l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
18.1) Gli iscritti al “Movimento Orgoglio Partite IVA” possono essere
sottoposti a sanzioni disciplinari per il venir meno dei requisiti di iscrizione e
per la violazione dei doveri stabiliti dal presente Statuto e dal Codice Etico, ove
adottato, e/o di tutte le decisioni e provvedimenti adottati dagli organi statutari
vincolanti per gli iscritti.
18.2) Gli iscritti possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari per:
-- violazione delle regole e procedure per l’iscrizione;
-- violazione delle regole e procedure per la presentazione e selezione delle
candidature;
-- promozione, organizzazione o partecipazione a cordate o gruppi riservati di
iscritti; compimento di atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle
procedure per la selezione dei candidati;
-- violazione degli obblighi assunti all'atto di accettazione della candidatura;
-- mancata cooperazione e coordinamento con gli altri iscritti, anche all’interno
delle assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi
dell’Associazione;
-- perdita dei requisiti di iscrizione all’Associazione;
-- gravi violazioni dei doveri previsti dal presente Statuto e dal Codice Etico,
ove adottato;
-- gravi mancanze che abbiano provocato o rischiato di provocare una lesione
all’immagine od una perdita di consensi per il “Movimento Orgoglio Partite
IVA”, comunque, ostacolato la sua azione politica;
-- rilascio di dichiarazioni pubbliche relative al procedimento disciplinare.
18.3) Costituiscono, infine, gravi violazioni suscettibili di determinare
l’espulsione dal Gruppo Parlamentare e/o Consiliare, tra l’altro:
-- violazioni dello Statuto e del Codice Etico, ove adottato, ancorché non
sfociate in un procedimento disciplinare a norma di Statuto;
-- reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori dell’assemblea elettiva di
riferimento e del Gruppo;
-- reiterate violazioni dello Statuto del gruppo;
-- mancato rispetto delle decisioni assunte dall’Assemblea degli iscritti con le
votazioni, anche in rete, nonché le decisioni assunte dagli altri organi del
Movimento;
-- mancata contribuzione economica alle attività del Movimento;
-- comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine o l’azione politica del
Movimento o di avvantaggiare altri partiti;
-- comportamenti connotati da slealtà e scorrettezza nei confronti degli altri
iscritti e portavoce;
-- mancata cooperazione e coordinamento con gli altri iscritti, esponenti e
portavoce, anche in diverse assemblee elettive, per la realizzazione delle
iniziative e dei programmi del Movimento, nonché per il perseguimento
dell’azione politica del Movimento;
-- adesione ad altro Gruppo parlamentare e/o consiliare e/o al Gruppo misto,
in violazione della fiducia accordata dagli elettori, verso i quali l’eletto si è
impegnato formalmente e pubblicamente al perseguimento degli scopi, dei
principi e dei valori fondanti il Movimento, con piena assunzione della relativa
responsabilità politica ed elettorale.
L’espulsione dall’Associazione disposta a carico di soggetti eletti all’esito di una
competizione elettorale nella quale questi si siano presentati sotto il simbolo del
“Movimento Orgoglio Partite IVA”, determina – salva la risarcibilità di ulteriori
danni – a titolo di penale, l’obbligo del portavoce stesso di corrispondere, entro
10 (dieci) giorni dal momento in cui il provvedimento di espulsione diventerà
definitivo, al Movimento una somma pari al 15% (quindici per cento) degli
emolumenti percepiti e/o da percepire in un anno solare, in ragione della carica
ricoperta a seguito dell’elezione.
18.4) In ossequio al principio di tipicità e in rapporto di proporzione e
congruità a specifiche ipotesi di illecito addebitate, e a presidio delle regole di
Statuto, le sanzioni disciplinari – tese a reprimere, fra l’altro, condotte in
contrasto con i doveri dell’iscritto e in danno della stessa Associazione – sono:
(i) la censura;
(ii) la sospensione, fino ad un massimo di 1 (un) anno;
(iii) l’espulsione.
Le sanzioni accessorie sono: la sospensione a tempo determinato dal diritto di
elettorato negli organi dell’Associazione; l’incandidabilità nelle competizioni
elettorali nelle liste del Movimento per un periodo di tempo non superiore a 5
(cinque) anni.
18.5) Competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari e all’irrogazione
dell’eventuale misura afflittiva sono, in primo grado, il Consiglio Direttivo
Nazionale e, in grado d’Appello, il Comitato di Garanzia.
18.6) Il Consiglio Direttivo Nazionale, a fronte della denuncia da parte di
qualunque iscritto può decidere se avviare un procedimento disciplinare. Solo
nell’ipotesi di avvio del procedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo
Nazionale deve comunicare al soggetto passivo della denuncia, mediante
comunicazione e-mail agli indirizzi risultanti dall’anagrafica dell’Associazione,
l’avvio del procedimento disciplinare con l’indicazione dei fatti che giustifichino
l’avvio del medesimo. In particolare, diritti di difesa e di contraddittorio sono
assicurati dalla preventiva contestazione dell’addebito recante l’indicazione della
condotta che si qualifica come illecita e delle disposizioni ritenute violate, dalla
facoltà per l’inquisito di accesso a tutti gli atti del procedimento e dalla
possibilità per quest’ultimo di farsi eventualmente assistere nel giudizio
disciplinare da soggetto qualificato all'uopo designato dall'inquisito.
Il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di far pervenire
memorie scritte ed eventuale documentazione a sostegno delle proprie ragioni
entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di
invio della delibera di avvio del procedimento disciplinare.
Entro il termine ordinatorio di 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della
predetta memoria il Consiglio Direttivo Nazionale può quindi procedere con la
richiesta di ulteriori chiarimenti ovvero con l’archiviazione del procedimento
disciplinare ovvero con l’irrogazione delle sanzioni; nel caso di richiesta di
chiarimenti, il termine di 90 (novanta) giorni per la decisione del Consiglio
Direttivo Nazionale decorrerà dalla scadenza del termine concesso dal
medesimo all’iscritto per fornire i chiarimenti richiesti.
Il provvedimento assunto in primo grado dal Consiglio Direttivo Nazionale –
con esclusione della partecipazione e del voto del Presidente del Comitato di
Garanzia – deve essere comunicato entro 5 (cinque) giorni all’Iscritto mediante
comunicazione e-mail agli indirizzi risultanti dall’anagrafica dell’Associazione.
Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale, entro il termine
perentorio di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al
comma che precede, l’iscritto può proporre reclamo al Comitato di Garanzia il
quale si deve esprimere, con provvedimento non impugnabile, entro 10 (dieci)
giorni dalla ricezione del reclamo.
Il provvedimento assunto in appello dal Comitato di Garanzia deve essere
comunicato entro 5 (cinque) giorni all’Iscritto mediante comunicazione e-mail
agli indirizzi risultanti dall’anagrafica dell’Associazione, nonché pubblicato per
informazione sul sito internet della Associazione.
Entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della decisione del
Comitato di Garanzia, il Segretario Politico può indire una consultazione per
sottoporre agli iscritti la proposta di annullamento o riforma della decisione.
18.7) Eventuali ulteriori regole di natura procedurale, ivi compreso l’utilizzo di
mezzi di telecomunicazione per l’eventuale audizione dell’iscritto soggetto a
procedimento disciplinare in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti,
potranno essere dettagliate mediante specifico Regolamento approvato dal
Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Comitato di Garanzia.
Articolo 19 – Finanziamento delle attività.
19.1) L'Associazione non persegue fini di lucro. E’ fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione
o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso della Associazione
costituisce il suo patrimonio che è unico ed indivisibile.
Le modalità di utilizzo del patrimonio vengono stabilite dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
19.2) Per tutte le cariche ricoperte all'interno dell’Associazione da parte dei soci
e per le prestazioni fornite dagli iscritti non è dovuto alcun compenso, salvo il
rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione nell'espletamento
dell'incarico se autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale, documentate
anche a piè di lista e/o forfettizzate in base ad un criterio di ragionevolezza.
19.3) Fermo quanto previsto all’art. 6.3), gli iscritti al Movimento hanno
l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una
“quota di iscrizione”, nelle misure fissate e dettagliate da apposito Regolamento.
L’Associazione, inoltre, trae le risorse economiche e patrimoniali per il suo
funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto della
normativa vigente anche in materia di Antiriciclaggio, da:
-- risorse e contributi previsti dalle disposizioni di legge;
-- erogazioni liberali (eredità, donazioni, legati);
-- erogazioni provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
-- contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;
-- ogni ulteriore apporto in denaro o in natura, sempre conformemente a
quanto previsto dalla legge, che riceva e, comunque, altre entrate compatibili
con le finalità dell’Associazione medesima.
19.4) Il Consiglio Direttivo Nazionale può disciplinare, con regolamento
proposto dal Segretario Politico e con parere favorevole espresso dal Comitato
di Garanzia, le modalità con le quali gli iscritti possono effettuare elargizioni a
favore del Movimento su base volontaria, per la raccolta di fondi destinati a
finanziare l’attività del Movimento, ovvero singole iniziative o manifestazioni.
19.5) La struttura organizzativa nazionale e le eventuali articolazioni territoriali
hanno autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti previsti dalle attività
riguardanti l’ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente
responsabili.
Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei
rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e
non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre organizzazioni e/o
articolazioni.
Gli organi nazionali non rispondono dell’attività negoziale svolta in ambito
locale e delle relative obbligazioni.
Nessun atto che sia in nome e per conto dell’Associazione può essere stipulato
dalle organizzazioni territoriali.
In caso di necessità od ove ritenuto opportuno per il migliore raggiungimento
degli scopi dell’Associazione, alle eventuali articolazioni e/o organizzazioni
territoriali possono essere destinate risorse secondo delibera del Consiglio
Direttivo Nazionale in base alla disponibilità patrimoniale, proporzionalmente
al numero di soci in regola sul territorio e sulla base delle esigenze e dei progetti
territoriali.
Alle eventuali articolazioni e/o organizzazioni territoriali è comunque preclusa
la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie: alienazione di beni
immobili; alienazione di titoli azionari e finanziari di ogni genere; costituzione di
società; acquisto di partecipazioni in società già esistenti; accensione e
concessione di finanziamenti; rimesse di denaro da e verso l’estero; apertura
conti correnti all’estero e valutari; acquisto di valuta; richiesta e concessione di
fidejussioni o di altra forma di garanzia.
Art. 20 – Bilanci.
20.1) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
20.2) Il Tesoriere predispone entro il 31 marzo di ogni anno solare il bilancio
consuntivo dell’Associazione al 31 dicembre dell’anno precedente, in
conformità con la disciplina relativa ai partiti politici; il bilancio consuntivo è
corredato da una relazione sulla gestione.
Il bilancio consuntivo è sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale per
l’approvazione dell’Assemblea; il bilancio consuntivo approvato è pubblicato
sul sito internet dell’Associazione.
20.3) Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo Nazionale, su
indicazione del Segretario Politico, predispone un budget riferito all’anno solare
successivo; il budget è sottoposto ad approvazione del Tesoriere, previo parere
favorevole dell’organo di controllo, ove nominato.
Art. 21 – Scioglimento.
21.1) L'Associazione ha durata illimitata. Per deliberare lo scioglimento del
Partito e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno
3/4 (tre quarti) degli associati.
In tal caso sarà possibile esercitare il diritto di voto per delega.
L'Assemblea demanda al Consiglio Direttivo Nazionale gli adempimenti
necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione dell’Associazione ad
altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in ogni caso in osservanza della
normativa al momento vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22. – Adesioni ad altre associazioni.
22.1) Il Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Segretario Politico può
deliberare l'adesione e/o federazione del Movimento ad altre associazioni o
organizzazioni nazionali o internazionali che si ispirino ad ideali pienamente
conformi a quelli del Movimento.
Art. 23 – Sezioni Estere.
23.1) Negli Stati esteri possono essere costituite sezioni distaccate del
Movimento. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà, di volta in volta, ad
inserire organicamente tali sezioni distaccate nella struttura del Movimento in
base ad apposito regolamento.
Art. 24 – Modifiche statutarie.
24.1) Le proposte di modifiche dello Statuto richiedono il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni
modifica andrà firmata e sottoscritta dal Segretario Politico e da almeno un
componente del Comitato di Garanzia.
Ogni modifica dello Statuto deve essere sottoposta alla Commissione di
Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti
politici ai sensi del D.L. n. 149/2013.
Art. 25 – Riservatezza e protezione dati personali.
25.1) Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli
componenti all'attività di elaborazione formazione dell'indirizzo politico, nel
rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identità personale (e
digitale) e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in
materia e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali fatte
salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata